Cara/o Collega,
come da regolamento vigente, l'obbligo formativo prevede come regola generale l'assolvimento di 90 crediti per triennio, dei quali almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto le seguenti materie obbligatorie:
- l'ordinamento - la deontologia - i compensi - l'organizzazione dello studio professionale - la normativa antiriciclaggio - le tecniche di mediazione.
L'iscritto è tenuto a conseguire un minimo di 20 crediti formativi obbligatori in ciascun anno del triennio. Gli eventuali crediti in eccedenza concorreranno al raggiungimento dei 90 crediti triennali totali, ma non potranno compensare i crediti mancanti per il raggiungimento dei 20 crediti minimi laddove non conseguiti nei singoli anni del triennio.
Solo per i crediti relativi a materie obbligatorie, non sussiste più l'obbligo di conseguirne minimo 3 ogni anno, mentre permane quello di conseguirne 9 nel triennio.
Presso l'Ordine di Latina, grazie all'elevata quantità di eventi gratuiti produttivi di crediti formativi, la distribuzione territoriale degli stessi e il meccanismo delle video repliche, è possibile conseguire i crediti obbligatori con grande libertà di scelta e massima serenità.
E' valido l'adempimento dell'obbligo formativo anche realizzato interamente mediante e-learning.
Di seguito la tabella con indicazione degli obblighi formativi per ciascuna tipologia di iscritto:
TIPOLOGIA ISCRITTO |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTALE TRIENNIO 2017/2019 |
iscritto ordinario |
30 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 20 CFP |
30 CFP, con un minimo di 20 CFP |
30 CFP, con un minimo di 20 CFP |
90 CFP di cui 9 in materie obbligatorie |
iscritto con almeno 65 anni o che compie i 65 anni nel triennio |
10 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 7 CFP |
10 CFP, con un minimo di 7 CFP |
10 CFP, con un minimo di 7 CFP |
30 CFP di cui 9 in materie obbligatorie |
iscritto nell'elenco speciale |
10 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 7 CFP |
nulla |
nulla |
10 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 7 CFP |
iscritto non esercente (no p.iva e no iscrizione Cassa) |
10 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 7 CFP - previa richiesta riduzione |
nulla previa richiesta esenzione * |
nulla previa richiesta esenzione * |
10 CFP di cui 3 in materie obbligatorie, con un minimo di 7 CFP |
* Qualunque richiesta di esenzione va presentata a seguito del verificarsi della condizione e comunque con congruo anticipo rispetto alla scadenza del triennio.
Inoltre, il vigente regolamento prevede alcuni casi di esonero (riduzione), previa opportuna richiesta da formalizzare con l'apposita modulistica:
- per gli iscritti che abbiano un caso di malattia grave debitamente documentata riferita ad un coniuge, parente o affine entro il 1° grado o ad un componente del nucleo familiare è previsto un esonero totale dall'obbligo formativo;
- in caso di maternità è prevista una riduzione di 45 crediti formativi, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 D.Lgs. 151/2001;
- in caso di interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi causata da servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, è prevista una riduzione dei crediti formativi in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. In tali ipotesi, il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sull'istanza di esonero.
Infine, l'art. 16 del regolamento, prevede varie attività formative particolari; di seguito le più diffuse:
Attività formative particolari - Art. 16 |
Crediti attribuiti |
Limite massimi annuali |
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative |
3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro |
max 15 |
Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative |
1 CFU = 2 CFP |
max 16 |
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative |
4 CFP |
max 10 |
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. |
5 CFP per ogni sessione |
max 10 |
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni |
1 riunione = 2 CFP |
max 16 |
Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo |
1 riunione = 2 CFP |
max 4 |
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ATTENZIONE:
Quanto contenuto nel descritto Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, anche in materia di esenzioni e/o riduzioni, non trova applicazione rispetto all'esercizio di specifiche funzioni (Revisori Legali dei Conti, Revisori degli Enti Locali, Gestori della Crisi da Sovraindebitamento). Per tali funzioni, infatti, trovano applicazione i regolamenti ministeriali che stabiliscono le materie e le ore/crediti necessari, come di seguito riepilogati:
- Revisori Legali dei Conti (20 crediti annuali);
- Revisori degli Enti Locali (10 crediti annuali);
- Gestori della Crisi da Sovraindebitamento (40 crediti biennali).
Per ogni ulteriore dettaglio, si invita a prendere visione del regolamento vigente sulla Formazione Professionale Continua.